Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 6644, 26.07.1996

La carrozzeria dell’automobile è il risultato di un’apposita fase di progettazione nella quale si applicano le tecniche del cosiddetto design industriale ed è perciò il risultato di una valutazione che deve armonizzare e risolvere, secondo criteri economici e secondo canoni di bellezza formali, una quantità di esigenze di mercato che identificano il prodotto. La linea della carrozzeria condiziona conseguentemente collocazione, dimensione e forma delle parti che organizza. Poiché per la validità di un brevetto per modello ornamentale occorre l’accertamento di una funzione estetica da cui deriva uno specifico valore di mercato del bene, e cioè di una funzione diversa da quella che può dare luogo alla tutela di un modello di utilità ed a maggior ragione da quella della invenzione vera e propria, deve ritenersi che l’esistenza di detta funzione estetica non può essere riconosciuta in capo a quelle parti dell’insieme la cui forma è tale perché è forma dell’insieme, ovvero perché è necessitata dal fatto di essere, per l’appunto, parte dell’insieme (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha negato la brevettabilità come modelli ornamentali delle parti staccate della carrozzeria dell’automobile). Il pezzo di ricambio, od onta del fatto che è prodotto in serie, non possiede il requisito della industrialità sotto il profilo della valida brevettazione come modello ornamentale perché non esplica alcuna funzione estetica autonoma rispetto a quella esplicitata nella progettazione dell’automobile nella sua interezza. Il pezzo di ricambio che integra la carrozzeria dell’automobile come oggetto di design non può usufruire della tutela del diritto d’autore perché a tale scopo è necessario il requisito della scindibilità e cioè della idoneità dell’oggetto a dare vita ad un’autonoma valutazione artistica a prescindere dal supporto materiale: attitudine che non è riscontrabile in un prodotto tridimensionale. Le cosiddette operazioni di restyling che mutano il design di una vettura esteriorizzandosi attraverso il mutamento di particolari della sua linea, non tolgono che tali particolari, ancorché siano l’oggetto immediato dell’innovazione, restano parti di una linea complessiva e come tali sono insuscettibili di brevettazione separata come modelli ornamentali. La imitazione delle singole parti componenti dell’intera carrozzeria di un’automobile assume rilievo ai fini della contraffazione di brevetto solo quando dia luogo ad un’imitazione complessiva del modello di vettura brevettato nella sua interezza. Il divieto di brevettazione delle parti staccate dalla carrozzeria come modelli ornamentali non è in contrasto con gli artt. 3 e 41, Costituzione perché è espressione del principio secondo il quale la tutela dell’idea creativa compete solo a quelli che tali idea realizzino e perché non crea discriminazione arbitraria se nega tale tutela ai ricambisti che in quanto tali non creano modelli esteticamente autosufficienti.

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