Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-104/01, 06.05.2003

Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva sempreché segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva. Quest’ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.
Ai fini delta valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
Può ritenersi che un colore specifico possegga carattere distintivo ai sensi dell'art 3, n. 1, lett. b) e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo ad identificare il prodotto o il servizio per il quale si chieda la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese.
La circostanza che la registrazione come marchio venga richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi, è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto delta domanda di registrazione.
Ai fini della valutazione se un marchio possegga carattere distintivo ai sensi dell'art 3, n. 1, lett. b) e n. 3, della direttiva, l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le circostanze della specie, in particolare dell’uso che di tale marchio sia stato fatto.

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