Corte d'appello di Bologna, 23.03.2002
Premesso che l’art. 18, lett. b), l.m. stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni
generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscano come i segni che possono servire a designare la specie, la qualità e
la provenienza geografica del prodotto, deve ritenersi che il segno costituito
da un quadrato nel quale è iscritto un cerchio di colore azzurro ove compare
la scritta “mortadella di Bologna Due Torri” oppure “mortadella
Due Torri di Bologna” con le torri Galisenda e Asinelli stilizzate sul
fondo indica al contempo la provenienza del prodotto e la sua qualità e,
conseguentemente, non possiede per se stesso la capacità distintiva necessaria
per costituire valido marchio.
La registrazione di un segno composto da denominazioni generiche od altri elementi
descrittivi non comporta la tutela dell’elemento descrittivo in sé considerato
ma soltanto degli elementi distintivi, ove presenti.
Ad evitare la contraffazione di un marchio debole sono sufficienti modificazioni
anche lievi.