Corte di Giustiza delle Comunità Europee, C-342/97, 22.06.1999
Non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa. Maggiore è la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati e più il carattere distintivo del marchio anteriore è forte, più il rischio di confusione è elevato. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l’idoneità più o meno grande del marchio a identificare i prodotti o servizi per I quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi comprese il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo.