Corte di Cassazione della Repubblica, Sez. I, 15903, 06.06.2024
Posto che la ripresa dell'uso del marchio, ai fini della riabilitazione dello stesso ex art. 24, comma 3, c.p.i., deve consistere in un'attività che ha ad oggetto un uso effettivo del segno, lo sfruttamento riabilitante del marchio che distingue uno spettacolo televisivo, e che sia correlato alla visione dello stesso, non discende dal fatto che tale spettacolo sia trasmesso in chiaro sull'intero territorio nazionale, quanto dal fatto che la programmazione, in base all'accertamento del giudice del merito, da condurre col necessario rigore, avendo anche riguardo alla frequenza e alla durata della messa in onda dello spettacolo in questione, sia tale da escludere che quell'uso, con riguardo al mercato televisivo, si debba considerare simbolico.