Cassazione Penale, Sez. V, 18289/2016, 02.05.2016
Il delitto di cui all’art. 473 c.p., essendo finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale. (Fattispecie relativa a prodotti falsi riproducenti un modello di borse registrato ma non ancora commercializzato dal reale produttore, in cui la S.C. ha affermato la natura plurioffensiva del reato di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali).