Tribunale di Torino, 13.06.2012
Allergan Inc. e Allergan Botox Ltd vs. Ipsen S.p.A. e Azienda Ospedaliere CTO
- L'art. 68 c.p.i, alla prima parte della lettera a) che esclude dall'esclusiva brevettuale gli "usi compiuti in ambito privato ed ai fini non commerciali ...", non risulta dirimente e non è applicabile agli usi imprenditoriali, anche di impresa non commerciale, agli usi professionali ed in generale a tutte le attività economiche che pure difettano dei requisiti dell'art. 2082 c.c.
- Essendo lo scopo della descrizione quello di acquisire dati probatori necessari per il futuro giudizio di merito, il mantenimento della secretazione comporterebbe singolari conseguenze sul piano della stessa completezza del contraddicono su fatti rilevanti della controversia, quali la non piena conoscenza dell'effettiva materia del contendere da parte del soggetto che dovrebbe dar corso alla causa stessa, pur avendo instaurato un legittimo procedimento per l'acquisizione di necessari elementi probatori. Naturalmente restano fermi l'obbligo di segreto professionale di legali e consulenti e il divieto delle parti di utilizzare e/o diffondere i dati relativi a concorrenti o a terzi conosciuti in ragione del procedimento giudiziale.