Corte di Cassazione, 1249, 18.01.2013
Nel marchio complesso il giudizio di confondibilità va condotto non in via complessiva e di sintesi, ma in modo parcellizzato, per ciascuna componente dotata di capacità distintiva, denominativa o figurativa che sia, non essendo al riguardo configurabile un'astratta gerarchia, la cui tutela si riflette sull'intero marchio complesso (la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, nel suo insieme, non confondibile il marchio costituito da una testa di cervo con una croce tra le corna — pur correttamente ritenuto forte — con altro simile successivo, in quanto entrambi presentavano anche parte denominative, predominanti, sufficientemente differenziate, atteso che, di contro, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la confondibilità con riferimento sia alla parte figurativa che a quella denominativa, elementi entrambi distintivi).