Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'UIBM, 22/10, 18.06.2010
LEKO VLADIMIR
Brevetto europeo - termine per la nazionalizzazione: art. 56 codice della proprietà industriale.
Nel caso di opposizione, in accoglimento della quale il brevetto sia mantenuto in
forma modificata, sono previsti termini trimestrali indipendenti per il deposito delle
traduzioni.
In caso di pubblicazioni consecutive, non conseguenti a decisioni di opposizione
al brevetto rilasciato, il termine trimestrale per la c.d. nazionalizzazione della
privativa europea, decorre dalla prima pubblicazione.