Corte di Cassazione, 15.07.2008
Mentre il delitto ex art. 473 c.p. mira a tutelare la fede pubblica contro il pericolo di confusione del pubblico dei consumatori derivante dalla contraffazione di un brevetto (consistente nella riproduzione degli elementi essenziali e caratterizzanti il prodotto brevettato), il delitto previsto dall'art. 127 cod. proprietà industriale tutela lo specifico interesse patrimoniale del titolare del brevetto, che si assume leso dall'abusiva riproduzione del prodotto brevettato.
II delitto previsto dall'art. 127 cod. proprietà industriale non si consuma necessariamente con la costruzione, mediante la contraffazione del brevetto protetto, dello stampo necessario alla realizzazione dei prodotti ovvero con la realizzazione del primo prodotto, ben potendosi realizzare plurime violazioni del medesimo precetto, eventualmente unificate sotto il vincolo della continuazione, quante volte la contraffazione del brevetto sia seguita dalla realizzazione di più prodotti; ne consegue che la tempestività delta querela richiesta per la procedibilità del delitto previsto dall'art. 127 cod. proprietà industriale deve essere valutata in relazione a ciascuno dei fatti lesivi del titolo di proprietà industriale.