Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-431/04, 04.05.2006
L'art. 1, lett. b), del regolamento del consiglio 18 giugno 1992 n. 1768, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l'altra consente dì ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione.