Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-328/06, 22.11.2007
L'art. 4, n. 2, lett. d), della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee del consiglio, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o di una parte sostanziale di esso.