Tribunale di Genova, R.G. 13128/2006 - art. 61 Cod. Prop. Ind., 06.11.2006
La facoltà di trarre profitto dall'invenzione industriale, spettante al titolare del brevetto, non si esaurisce nella vendita al mercato del prodotto brevettato, ma comprende qualsiasi tipo di sfruttamento del bene capace di arrecare utilità. Costituisce, pertanto, violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commerciale, prodromica alla vendita del prodotto, svolta senza il consenso del titolare del brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.