Ufficio Europeo dei brevetti, commissione di ricorso, T1173/97, 01.07.1998
Non può essere esclusa la brevettabilità di un programma per elaboratore, che sia stato rivendicato come prodotto, qualora la sua esecuzione ovvero la sua installazione sul computer produca un effetto tecnico supplementare, che va al di là della normale interazione fisica tra software e hardware.