Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 11343, 19.12.1996

Ai sensi dell’art. 13, legge autore, non è vietata soltanto la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all’originale dell’opera protetta ma è vietata qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione così da incidere negativamente sul diritto di utilizzazione economica. Conseguentemente è vietata anche la riproduzione fotografica di opere inserite in mostre d’arte.
Poiché l’autore resta titolare dei diritti di riproduzione dell’opera benché l’abbia ceduta ai terzi, non è consentito al terzo acquirente divenuto proprietario di pubblicizzare la qualità dell’opera mediante la sua riproduzione nel catalogo.
La norma dell’art. 70, legge autore, non è applicabile oltre i casi espressamente previsti della citazione, del riassunto e della riproduzione di parti dell’opera effettuati per finalità di critica, di discussione e di insegnamento e conseguentemente non è applicabile alla pubblicazione di un catalogo a pagamento e stampato in grande numero di copie che, riproducendo opere inserite in mostre d’arte, incide sul mercato della riproduzione e dunque sul diritto esclusivo dell’autore alla utilizzazione commerciale della sua opera.

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