Tribunale di Casale Monferrato, 11.11.1996
La creazione di ricette culinarie, unitamente alla raccolta di aneddoti, di pensieri,
di guide alla riflessione, la elaborazione di consigli per l’educazione
dei figli, per il giardino, per la bellezza, ecc., che costituiscono il contenuto
di un’agenda per la casa pubblicata annualmente sono indubbiamente espressione
di un atto creativo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore che,
seppur minimo, legittima la protezione del diritto d’autore, sicché all’autore
che realizzi un’opera con siffatti requisiti spetta il diritto esclusivo
di pubblicarla e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo nei limiti
e per gli effetti fissati dalla legge.
Allorché l’autore abbia assunto l’obbligo in favore di un
editore di creare un’opera dell’ingegno, sulla medesima, una volta
creata, l’editore gode del diritto di edizione. Conseguentemente, se da
un lato il contratto per opera da creare non può avere, ai sensi dell’art.
120, legge autore, una durata superiore ai dieci anni, dall’altro lato,
una volta che l’opera sia stata creata e consegnata dall’autore all’editore
per la pubblicazione, questi ha, ai sensi dell’art. 122, legge autore,
il diritto di seguire una o più edizioni entro venti anni dalla consegna.
Il contratto avente ad oggetto la creazione di un’opera annuale – nella
specie di un’agenda per la casa – ha ad oggetto opere diverse in
successione periodica e non un’opera unica con successive nuove edizioni
se le opere annuali trovano ciascuna origine in un autonomo atto creativo avente
contenuto di novità e di originalità.
Nel corso della procedura cautelare è ammissibile la proposizione di domanda
cautelare in via riconvenzionale anche se compiuta in forma orale in udienza.
Scaduto per decorso del termine di dieci anni il contratto per la creazione di
un’agenda per la casa da pubblicare annualmente, l’editore ha diritto
di pubblicare la riedizione di una qualsiasi delle agende annuali limitandosi
a modificare la veste tipografica e ovviamente il datario dato che, per parlarsi
di nuova edizione, occorre che resti inalterato il testo dell’opera e muti
la veste tipografica, ovvero, nell’ipotesi inversa, che resti invariata
la veste tipografica e vi sia una modifica parziale del testo, e cioè una
modifica che deve assumere carattere accessorio rispetto al nucleo essenziale
dell’opera che rimane immutato.