Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 3984, 27.02.2004

La valutazione del rischio di confusione tra marchi forti prescinde dalla ricerca di varianti ed aggiunte isolate, mentre va condotta con riferimento al contesto generale dei segni, sicché il rischio in parola va escluso allorché i marchi in esame- pur se coincidenti per qualche elemento- si differenziano con riferimento al loro “nucleo ideologico” (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici, perciò non censurabile, la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso il rischio di confusione tra i marchi complessi, figurativi e denominativi, “Diana” e “Diana de Silva”, entrambi per prodotti di pelletteria ed accessori di moda, rilevando che si tratta di segni sufficientemente differenziati, in quanto nel primo il nome “Diana”, sovrapposto al disegno di un’antilope che salta sullo sfondo di una pezza di cuoio, evoca la dea della caccia, ed esprime quindi un legame con gli animali di cui si lavorano le pelli, mentre il secondo marchio è costituito da una composizione grafica formata da un quadro all’interno del quale si trova la sigla stilizzata “DdS” e sotto, in caratteri più piccoli, il patronimico “Diana de Silva”, privo di qualsiasi connotato di fantasia, in quanto indica il nome ed il cognome di una donna precisa, legata alla casa produttrice).

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