Corte di Cassazione, 14479, 11.10.2002
L'evoluzione professionale del lavoratore, la quale dipenda da conoscenze acquisite
nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, può, in quanto divenuta ormai
parte comunque della personalità del medesimo, essere da lui legittimamente
portata a supporto di sue migliori possibilità professionali nella vita
di relazione, sia che ciò avvenga in ulteriori e successivi rapporti di
lavoro alle dipendenze di altri imprenditori, sia anche che si manifesti nell’impostazione
di una propria iniziativa imprenditoriale della quale la competizione concorrenziale,
anche con il precedente datore di lavoro, costituisce situazione fisiologica,
anche quando si traduca nell'acquisizione di componenti dell'altrui clientela.
Nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi in modo concorrenziale la professionalità acquisita
durante il rapporto di lavoro, trovano applicazione le regole di correttezza
professionale ed il divieto di sviare a proprio vantaggio i valori aziendali
dell'impresa di provenienza, fermo restando che non può considerarsi illecita
l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali
dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona.