Corte di Cassazione, 2072, 23.02.2000
E’ responsabile di atti di concorrenza sleale confusoria l’imprenditore che commercializzi bevande utilizzando contenitori recanti il marchio di altro concorrente produttore di analoghe bevande ed apponendo sui contenitori delle etichettature di tipo precario recanti l’indicazione circa la provenienza del prodotto, quando la punzonatura consente egualmente di rilevare l’originario marchio apposto e le caratteristiche dell’etichettatura non ne escludano la possibilità di cancellatura o eliminazione.