Tribunale di Napoli,
Nell’ambito della fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
proprietà industriale ed intellettuale, che l’art. 3 d.leg. 168/03
devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intellettuale, devono ricomprendersi anche le controversie relative ai marchi
di fatto, in quanto riconducibili alla concorrenza sleale confusoria.
Può essere inibita in via cautelare, in applicazione della legge marchi,
la registrazione come domain name di internet di un altrui precedente marchio
di fatto, che abbia conseguito notorietà generale, in quanto a tale segno
compete, almeno in via tendenziale, una tutela non diversa da quella tipica del
marchio registrato.