Corte di Cassazione,
Nel procedimento innanzi alla commissione dei ricorsi in materia brevettale, promosso avverso il diniego di registrazione come marchio di impresa di un segno denominativo privo di capacità distintiva, può farsi valere l’uso riabilitante (c.d. secondary meaning), purché si alleghi che quest’ultimo si sia perfezionato, con l’acquisizione della capacità distintiva del segno, anteriormente alla domanda di registrazione.