Cassazione Civile, 13159
I. In tema di nullità di brevetto per marchio, la partecipazione del P.M. al giudizio è prevista come necessaria quando tale nullità venga chiesta con domanda principale o rinconvenzionale e non anche quando essa venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, sia pure riconvenzionale, al solo fine di contrastare la pretesa attrice, essendo in tal caso la questione introdotta destinata ad un accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato.
II. L'esclusione dalla registrabilità come marchi, dei "segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto" si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di una esclusiva e si risolve nell'affermazione che tutte le forme brevettabili non sono tutelabili come marchio.
III. La combinazione cromatica, per chi voglia, in un ovetto, legittimamente unire la crema di latte al cioccolato, appare necessaria per ottenere il risultato tecnico.
IV. La concorrenza parassitaria deve essere esclusa allorché ciò che viene indicato come oggetto di imitazione (formato degli ovetti, presenza all'interno di una sorpresa, confezione multipla) rappresenta le caratteristiche "assolutamente consuete e tipiche della categoria del prodotto", ed è, in altri termini, standardizzato.