Tribunale di Monferrato,
L’art. 739, codice procedura civile, richiamato dall’art. 669 – terdecies indica come dies a quo del reclamo la data della notificazione del
provvedimento impugnato quando questo è pronunciato nei confronti di più parti,
così ponendo a carico della parte vittoriosa l’onere di notificare
il provvedimento che le è favorevole.
In pendenza di una causa di risoluzione giudiziale di un contratto di edizione
la riedizione da parte dell’editore dell’opera non rappresenta concettualmente
un pregiudizio per le ragioni dell’autore tale da legittimarlo alla proposizione
di un ricorso cautelare di inibitoria data la natura costitutiva sia pure con
efficacia retroattiva dell’eventuale pronuncia di risoluzione.
Costituisce legittima riedizione di un’agenda in un anno successivo a quello
dell’originaria pubblicazione la pubblicazione della stessa modificata
nell’abbinamento fra i giorni e le rubriche.
La violazione del diritto morale dell’autore ricorre solo quando le modificazioni
apportate all’opera siano pregiudizievoli all’onore o alla reputazione
dello stesso autore (in applicazione di tale principio il Tribunale ha ritenuto
infondata la pretesa violazione del diritto morale dell’autore di un’agenda
rieditata senza una rubrica enologica e senza la citazione di salmi).