Tribunale di Milano,
Non sussistono i presupposti per inibire in via cautelare la riproduzione in una rassegna-stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni altrui (nella specie, è stato ritenuto che difettassero sia il fumus boni iuris, in assenza dell’allegazione di concreti episodi riconducibili alle ipotesi previste dalla legge sul diritto d’autore, sia il periculum in mora, stante la prolungata inerzia degli editori ricorrenti a fronte dei comportamenti denunciati).