Tribunale di Roma,
Compie atti di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale chi si impone sul mercato in danno degli altri
operatori economici del settore avvantaggiandosi, nella ricerca della clientela
e nella conclusione dei rapporti contrattuali, dell’abuso di posizione
dominante commesso dall’impresa controllante.
E’ contrario a correttezza professionale l’impiego di messaggi ingannevoli
per la clientela (nella specie, si è ritenuto illecito l’invio alla
clientela di messaggi promozionali dell’attività aziendale volti
ad evidenziare che la società avrebbe svolto direttamente l’attività di
manutenzione oggetto dei contratti, al fine di fregiarsi del nome e del rapporto
con la controllante, quando invece i lavori erano stati interamente ceduti in
subappalto ad artigiani o società estranee al committente).
La sistematica diffusione di notizie false ed apprezzamenti offensivi del prestigio
commerciale del concorrente, obiettivamente idonea a screditare l’avversario,
non può essere giustificata come condotta posta in essere per la legittima
difesa della propria clientela.
Posto che la condotta sleale del concorrente non autorizza gli altri operatori
economici del settore ad agire con gli stessi mezzi, da considerarsi ugualmente
illeciti, integra gli estremi della concorrenza sleale un’attività organizzata
in modo sistematico e continuativo volta a sottrarre clientela al concorrente
con strumenti fraudolenti (nella specie, predisposizione e presentazione ai clienti
di lettera di disdetta dei contratti stipulati con la società concorrente
e contestuale conclusione di contratti dal medesimo oggetto in proprio favore).