案例

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Tribunale di Roma,

Compie atti di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale chi si impone sul mercato in danno degli altri operatori economici del settore avvantaggiandosi, nella ricerca della clientela e nella conclusione dei rapporti contrattuali, dell’abuso di posizione dominante commesso dall’impresa controllante.
E’ contrario a correttezza professionale l’impiego di messaggi ingannevoli per la clientela (nella specie, si è ritenuto illecito l’invio alla clientela di messaggi promozionali dell’attività aziendale volti ad evidenziare che la società avrebbe svolto direttamente l’attività di manutenzione oggetto dei contratti, al fine di fregiarsi del nome e del rapporto con la controllante, quando invece i lavori erano stati interamente ceduti in subappalto ad artigiani o società estranee al committente).
La sistematica diffusione di notizie false ed apprezzamenti offensivi del prestigio commerciale del concorrente, obiettivamente idonea a screditare l’avversario, non può essere giustificata come condotta posta in essere per la legittima difesa della propria clientela.
Posto che la condotta sleale del concorrente non autorizza gli altri operatori economici del settore ad agire con gli stessi mezzi, da considerarsi ugualmente illeciti, integra gli estremi della concorrenza sleale un’attività organizzata in modo sistematico e continuativo volta a sottrarre clientela al concorrente con strumenti fraudolenti (nella specie, predisposizione e presentazione ai clienti di lettera di disdetta dei contratti stipulati con la società concorrente e contestuale conclusione di contratti dal medesimo oggetto in proprio favore).

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