Corte di Cassazione, 1982
La pubblicazione della sentenza di condanna in materia di concorrenza sleale, la cui funzione non è risarcitoria ma piuttosto di ristabilire una corretta informazione del mercato e del pubblico, deve essere eseguita secondo le modalità stabilite discrezionalmente dal giudice, pur se l’esatto adempimento non è escluso qualora il condannato accompagni alla pubblicazione del dispositivo altre informazioni, meramente esplicative e pertinenti e rispondenti alla verità dei fatti, che ha interesse a portare contemporaneamente a conoscenza del pubblico.