Una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti è proteggibile mediante brevettazione. Si intende per varietà un insieme vegetale di un unico taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto, possa essere:
Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi “costituenti varietali”.
In Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dà notizia dell'avvenuto deposito della domanda di privativa per varietà vegetale mediante avviso affisso nel proprio albo per 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione presentata. La documentazione viene posta a disposizione del pubblico e durante questo periodo terzi possono presentare proprie osservazioni. Decorso il termine dei suddetti 60 giorni e nei 30 giorni successivi, dopo aver accertato la ricevibilità e la regolarità formale della domanda, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza. L’esito di tali accertamenti è sottoposto ad una speciale Commissione che decide se rilasciare o meno il brevetto.
Perché una varietà sia proteggibile è necessario che essa sia:
Una varietà è nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né consegnato a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà:
Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda.
L’esistenza di un’altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della domanda:
Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
È stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
L’autorizzazione dell’avente diritto è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
Detta autorizzazione serve per gli atti sopra menzionati compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
Il diritto dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti, tale diritto dura 30 anni dalla sua concessione. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
Il diritto non si estende agli atti riguardanti il materiale che è stato venduto, o commercializzato in altro modo, dall’avente causa o con il suo consenso, sul territorio nazionale, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione ovvero non implichino una esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il materiale esportato è destinato al consumo. Per materiale si intende:
Infine, un’ulteriore caratteristica di questo diritto consiste nell’obbligo di designare una nuova denominazione atta ad identificare la varietà vegetale. La denominazione non può consistere unicamente in cifre – a meno che ciò sia prassi già adottata – e non deve indurre in errore o creare confusione quanto alle sue caratteristiche.
Si applicano, alle nuove varietà vegetali, le norme che regolano i brevetti a condizione che non siano in contrasto con disposizioni specifiche che si riferiscono alle varietà vegetali.