FOCUS

Sequestro in dogana

Dal 2003 l'Unione Europea si è dotata di uno strumento unitario, applicabile sia a tutto il suo territorio, che ad uno o più territori degli Stati membri, al fine di evitare che contraffazioni di prodotti tutelati potessero entrare nel mercato comune. Questo strumento permette di intercettare i prodotti in contraffazione a livello doganale, prima quindi che creino un danno commerciale.

Questo strumento non esiste soltanto nell’Unione Europea in quanto procedure analoghe sono presenti anche in USA ed in CINA. Nel 2014, la legislazione europea ha ampliato i titoli di proprietà intellettuale per i quali è possibile chiedere l’intervento delle Autorità Doganali.

Il regolamento non contiene alcuna indicazione dei criteri che devono essere adottati per accertare l'esistenza di una violazione del diritto di proprietà intellettuale azionato. Questo comporta che, avvenuto il fermo della merce, è la parte interessata ad avviare le azioni legali che riterrà più opportune nel caso in cui ritenga che il diritto azionato non sia valido, oppure che non sussista la contraffazione, oppure ancora che vi sia mala fede, essendo ammessa la presunzione di validità e la collegata inversione dell'onere probatorio. L'attivazione di questa procedura non pregiudica la possibilità per il titolare del diritto, o suo avente causa, di agire penalmente. Pertanto le azioni penali e civili rimangono procedure che possono essere intraprese parallelamente ed in modo indipendente.

L'intervento delle Autorità Doganali è rivolto a quelle merci che si trovano nelle seguenti situazioni:

  1. merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione, o la ri-esportazione;
  2. merci in entrata, o in uscita, dal territorio doganale dell'Unione;
  3. merci vincolate ad un regime sospensivo, o poste in zona franca, o in un deposito franco.

In particolare, s'intendono:

  1. "merci contraffatte":
    1. le merci a cui è stato apposto un marchio identico ad un marchio validamente registrato per gli stetti prodotti e/o servizi, o che non possa essere distinto nei suoi tratti essenziali e quindi sia comunque confondibile;
    2. le merci che violano un'indicazione geografica nello Stato membro in cui sono state trovate e su cui è stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica;
    3. l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presenti in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio, o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica;
  2. "merci usurpative" le merci che violano un diritto d'autore, o un diritto connesso, o un disegno, o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore, o del diritto connesso, o del disegno, o del modello, o di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione;
  3. "merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale", le merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:
    1. merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale, in tale Stato membro;
    2. dispositivi, prodotti, o componenti principalmente progettati, prodotti, o adattati con la finalità di rendere possibile, o di facilitare l'elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un'azione che viola detti diritti in tale Stato membro;
    3. qualsiasi stampo o matrice specificatamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;
  4. "merci deperibili" le merci che secondo le Autorità Doganali si deteriorano se conservate fino a 20 giorni dalla data di sospensione del loro svincolo o blocco.
  5. "merci da piccola spedizione" quelle merci che vengono inoltrate per spedizione postale, o per spedizione a mezzo corriere espresso che comportino al massimo 3 unità, oppure un peso lordo inferiore a 2 kg. Per unità si deve intendere l'imballo se imballata, se disimballata si deve far riferimento al regolamento CEE n. 2658/87 del 23/07/1987.

I diritti che possono essere azionati sono:

  1. il marchio, purché registrato, purché sia Comunitario, Internazionale, o Nazionale;
  2. il disegno, o modello Comunitario, oppure Internazionale, o Nazionale;
  3. il diritto d'autore;
  4. l'indicazione geografica, o denominazione geografica, o una designazione d'origine protetta;
  5. il brevetto per invenzione industriale sia comunitario (quando entrerà in vigore) sia quello nazionale;
  6. il brevetto per modello di utilità;
  7. il certificato protettivo complementare per i medicinali, o per i prodotti fitosanitari;
  8. la privativa comunitaria, o nazionale per le varietà vegetali;
  9. la topografia di prodotto a semiconduttori;
  10. La denominazione commerciale.
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