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FOCUS

Disegno comunitario

Il Consiglio della Comunità Europea, nell'istituire il disegno o modello comunitario registrato, si è posto lo scopo di facilitare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità creando un istituto che è finalizzato ad una miglior protezione dei disegni e modelli, a migliorare il contributo dei singoli disegnatori e ad incoraggiare sia i processi innovativi, sia la realizzazione di nuovi prodotti stimolando gli investimenti produttivi.

Questo istituto ammette, negli Stati della Comunità che lo prevedono, che uno stesso prodotto, oltre che come modello o disegno comunitario, possa essere protetto anche con altri istituti quali: il marchio, i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, le norme sulla concorrenza sleale, le norme sulla responsabilità civile, le norme sul diritto d'autore.

Gli Stati aderenti

I disegni e modelli comunitari registrati, la cui domanda deve essere depositata presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, fino al 23 marzo 2016 conosciuto come UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) con sede in Alicante - Spagna (di seguito Ufficio) hanno la caratteristica di produrre i loro effetti sull'intera Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) in quanto costituiscono un unico titolo, che soggiace ad un'unica norma, a valere per tutto il territorio comunitario.

Caratteristiche

Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario sicché esso produce i suoi effetti in modo uniforme nella totalità dell'Unione Europea. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della Comunità.

Il principio dell'unitarietà e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del Regolamento istitutivo. Il regolamento istituisce due forme di protezione.

La prima, il disegno o modello non registrato, prevede una protezione di breve periodo (tre anni) e sarà quindi utilizzabile per quei prodotti che hanno breve durata. Questa forma di protezione pone però problemi di primogenitura e di certificazione della data certa che gravano su chi vuol far valere detta forma di protezione.

La seconda, il disegno o modello registrato, prevede un lungo periodo di protezione (fino a 25 anni), gode della data certa di registrazione e dell'inversione dell'onere probatorio.

Questa forma sarà maggiormente utilizzabile per quei prodotti la cui vita commerciale supera i tre anni e, data l'inversione dell'onere probatorio e degli altri privilegi di cui sopra, risulta comunque vantaggiosa rispetto al disegno o modello non registrato.

Questa seconda forma gode di un ulteriore privilegio che consiste nella possibilità per l'autore, o per il suo avente causa, di sottoporre alla prova del mercato i relativi prodotti, per un tempo massimo di dodici mesi, prima di decidere se chiedere, o meno, la registrazione. Ciò fa sì che, per chi vuol utilizzare questo periodo, si pongono gli stessi problemi di certificare la data certa di inizio del termine dei 12 mesi per il disegno o modello non registrato.

Estensione all'estero

Nel caso di estensione in altri Stati di un modello o dise­gno registrato, si pone il problema di valutare, nel caso in cui si richiami il periodo di prova, se detto Stato ammette, o meno, la predivulgazione.

Il disegno o modello comunitario al quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registra­zione di un disegno o modello in uno, o per uno, degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi, o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registra­zione di disegno o modello comunitario.

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato, o in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

Per "deposito nazionale regolare" s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.

In caso di domanda multipla il differimento della pubblicazione può essere applicato solo ad una parte dei disegni o modelli cui la domanda si riferisce.

Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello comunitario registra­to sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l'azione è diretta.

È altresì riconosciuta la priorità cosiddetta di esposizione; il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato che ha esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato, o ai quali esso è applicato, in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai termini della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, può far valere un diritto di priorità decorrente da tale data, dando prova dell'avvenuta espo­sizione.

Un disegno o modello comunitario è protetto come:

  • "disegno o modello comunitario non registrato" quando è stato divulgato al pubblico, per un periodo di 3 anni dalla divulgazione stessa, ma non è stato oggetto di registrazione;
  • "disegno o modello comunitario registrato" se è stato registrato.

Requisiti per la protezione

Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario qualora sia nuovo e possieda un carattere individuale.

Il disegno o modello applicato ad un prodotto, o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, può essere protetto solo se:

  1. la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo;
  2. le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

Per "normale utilizzazione" si intende il normale impiego da parte dell'utilizzatore finale; restano quindi esclusi i casi in cui un prodotto risulta visibile solo in occasione degli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Novità

Un disegno o modello comunitario si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

  1. per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data in cui il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
  2. per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteri­stiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Carattere individuale

Un disegno o modello comunitario presenta un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

  1. per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data in cui il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta, il che pone il problema della documentazione della data certa;
  2. per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Nell'accertare il carattere individuale si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Per utilizzatore informato si intende un operatore del settore, sia esso un disegnatore, un produttore, un commerciante ovvero un compratore che opera con continuità nel settore del prodotto su cui è applicato, o realizzato, il disegno o il modello e che per la sua professione conosce il mercato ed il permanere in esso di forme, disegni o modelli.

Divulgazione

Ai fini dell'applicazione del concetto di novità e del carattere individuale, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione, o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio, o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di riferimento, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializ­zati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito, o implicito, di riservatezza.

Non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

  1. dall'autore o dal suo avente diritto, oppure da terzi, in base a informazioni fornite, o ad atti compiuti, dall'autore o dal suo avente diritto;
  2. nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione (il che pone il problema della documentazione della data certa) ovvero, quando si rivendica una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresì divulgazione quando il disegno o modello sia stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

Un disegno o modello comunitario non protegge l'aspetto di un prodotto determinato unicamente dalla sua funzione tecnica.

Pertanto un disegno o modello non può essere protetto qualora l'aspetto del prodotto che lo incorpora, o su cui è applicato, deve essere necessariamente riprodotto nelle sue esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto stesso di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso, o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

È però protetto il disegno o modello comunitario nuovo ed avente carattere individuale, che ha lo scopo di consentire l'unione, o la connessione, multipla di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

Estensione della protezione

La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello. Questo significa che, in settori affollati, anche piccole variazioni possono trovare corretta protezione, ma significa anche che piccole variazioni possono uscire dal campo protetto soprattutto se dette variazioni spostano l'impressione generale più verso un prodotto esistente che rispetto al prodotto incorporante il disegno o modello comunitario.

Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati

La durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati è di tre anni a partire dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

Durata della protezione di disegni o modelli comunitari registrati

La durata della protezione di disegni o modelli comunitari registrati è di cinque anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione. La protezione può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione: la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al titolare il diritto di vietare gli stessi atti vietati dal disegno o modello comunitario registrato soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

Questa definizione pone questa forma di protezione quale estensione della norma sulla concorrenza sleale, imponendo un'imitazione più intensa di quella protetta dal disegno o modello registrato.

L'utilizzazione non può essere tuttavia contestata se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venire esercitati nei confronti:

  1. di atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
  2. di atti compiuti a fini di sperimentazione;
  3. di atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del dise­gno o modello e comportino l'indicazione della fonte;
  4. dell'arredo e delle installazioni a bordo di navi e di aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;
  5. dell'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui al punto d);
  6. dell'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui al punto d).

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario si esauriscono quando il prodotto che incorpora o che riporta detto dise­gno o modello viene immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario, o con il suo consenso.

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione del disegno o modello comunitario registrato

Un terzo ha il diritto – derivante da una precedente utilizzazione in buona fede nella Comunità - di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato ad utilizzarlo, o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito, o di priorità, del disegno o modello comunitario registrato.

Questo diritto, però, non conferisce la facoltà di concedere a terzi licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

Il diritto, invece, può essere trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, ma solo unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione, o sono stati compiuti i preparativi.

Utilizzazione da parte del governo

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo, o per suo conto, è applicabile ai disegni e modelli comunitari, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

Dichiarazione di nullità

Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda di nullità presentata all'Ufficio, ovvero ad un Tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione. Va notato che la norma comunitaria impone agli Stati aderenti di definire un numero ridotto di Tribunali specializzati i quali devono trattare tutta la materia inerente il diritto industriale. Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto, o è stato oggetto di rinuncia. Un disegno o modello comunitario non registrato è dichiarato nullo da un Tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una domanda rivolta in tal senso, ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione. Un disegno o modello può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

  1. se il disegno o modello non possiede i requisiti per la protezione;
  2. se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario; questo motivo può essere invocato esclusivamente dal titolare del disegno o modello;
  3. se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un dise­gno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di regist­ra­zione o dopo la data di priorità del disegno o mo­dello comuni­tario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registra­zione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;
  4. se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
  5. se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro;
  6. se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto art. 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

Un disegno o modello comunitario registrato dichiarato nullo in applicazione dei punti a), d), e) o f) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità. Per "mantenimento in forma modificata" si intende la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o di una decisione dell'ufficio che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario registrato. La dichiarazione di nullità è retroattiva alla data del deposito o alla data di decorrenza del diritto. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risar­cimento dei danni causati da colpa, o mala fede, del titolare del disegno o modello comunitario o all'arricchimento senza causa, la retroattività della dichiarazione di nullità non pregiudica:

  1. le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;
  2. i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in virtù del contratto.

Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore

Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato presso l'Ufficio e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario. Contro le decisioni degli Esaminatori, della Divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della Divisione affari legali e delle Divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugna­­zione autonoma. Contro le decisioni della Commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Competenza in tema di contraffazione e nullità

I Tribunali specializzati hanno competenza esclusiva:

  1. per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;
  2. per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
  3. per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;
  4. per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario

Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o modello comunitario possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del disegno o modello comunitario non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il Tribunale specializzato. La validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni.

Presunzione di validità - Difesa nel merito

Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione, o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato, i Tribunali specializzati considerano valido il di­seg­no o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione, o relativi alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il Tribunale speciale considera valido il dise­gno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di validità del disegno o modello non registrato e se indica in che cosa detto disegno o modello presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione, o domanda riconvenzionale di nullità. Una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato non può essere proposta qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento promosso tra le stesse parti ed avente stesso oggetto e stessa causa.

Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello

Se nell'ambito di un'azione per contraffazione, o relativa a una minaccia di contraffazione un Tribunale speciale accerta che il convenuto ha contraffatto, o minacciato di contraffare, il disegno o modello comunitario, tale Tribunale emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

  1. un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;
  2. un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
  3. un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;
  4. qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

Misure provvisorie e cautelari

In relazione a un disegno o modello comunitario può essere chie­sta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i Tribunali speciali, l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplate dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando, in forza del regolamento comunitario, sia riconosciuta a un Tribunale speciale di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità.

Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per Cassazione

Le sentenze dei Tribunali speciali di primo grado sono impugnabili mediante ricorso davanti ai Tribunali speciali di secondo grado. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso dinanzi a un Tribunale speciale di secondo grado sono determinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale Tribunale speciale. Alle sentenze dei Tribunali speciali di secondo grado sono applicabili le norme nazionali in fatto di ricorso per Cassazione.

Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà

Il disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

  1. aveva la sede, o il domicilio alla data di riferimento, ovvero
  2. quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

Questa disposizione vale per i disegni e modelli comunitari registra­ti e si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro. Nei casi di pluralità di titolari, lo Stato membro di uno o più titolari è determinato:

  1. per i disegni o modelli comunitari non registrati, mediante riferimento al cotitolare designato di comune accordo dai cotitolari;
  2. per i disegni o modelli comunitari registrati, mediante riferimento al cotitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

Quando non si applicano i casi di cui sopra, lo Stato membro è quello in cui ha sede l'Ufficio. Il trasferimento del disegno o modello comunitario registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

  1. su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;
  2. fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registra­zione del disegno o modello comunitario;
  3. qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;
  4. tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del disegno o modello comunitario registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali. Il disegno o modello comunitario registrato può essere altresì oggetto di una misura di esecuzione forzata. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli comunitari registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro. Per i disegni o modelli comunitari registrati, gli atti giuridici di trasferimento, pegno, diritti reali, licenza sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel regi­stro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o mode­llo comunitario registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti. Questa condizione non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello comunitario registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale. La sola procedura d'insolvenza nella quale i disegni o modelli comunitari possono essere inclusi è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. In caso di comproprietà la procedura d'insolvenza si applica alla quota del comproprietario.

Disegni o modelli comunitari multipli

Con una domanda di registrazione possono essere protetti uno o più disegni o modelli. Più disegni e modelli possono essere riuniti in un'unica domanda di registrazione multipla di disegni o modelli comunitari regi­strati. Eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande multiple sono ammesse solo se i prodotti nei quali i dise­gni o modelli sono destinati ad essere incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La domanda di registrazione multipla deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione. Ogni disegno o modello incluso in una domanda o registrazione multipla può essere trattato indipendentemente dagli altri ai fini del presente regolamento. Può, in particolare, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere compreso in una procedura d'insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo. Domande o registrazioni multiple possono essere divise in domande o registrazioni separate solo alle condizioni stabilite dal regolamento d'esecuzione.

Rinuncia

La rinuncia del disegno o modello comunitario registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato inefficace fin dall'inizio. Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscrit­ta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del disegno o modello comunitario registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. Qualora dinanzi a un Tribunale dei disegni e modelli comunitari sia proposta un'azione inerente la titolarità di un disegno o mode­llo comunitario registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.

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