FOCUS

Diritto d'autore

Il Diritto d'Autore viene tutelato internazionalmente attraverso la Convenzione di Berna. Attualmente a tale Convenzione aderiscono circa un centinaio di Stati e le opere appartenenti ad uno degli Stati aderenti a tale Convenzione godono negli altri Stati dei diritti che le leggi accordano ai propri cittadini. Uno degli aspetti più importanti di tale Convenzione è l'esenzione a favore dell'Autore di qualsiasi formalità (deposito o registrazione) in quanto la tutela è automatica dalla creazione dell'opera. Vi sono inoltre altre Convenzioni internazionali che tutelano gli interessi degli Autori, quale la Convenzione Universale di Ginevra e la Convenzione di Roma che tutela gli artisti, interpreti ed esecutori.

Contenuto

Le opere protette dal Diritto d'Autore sono: "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione"; sono altresì comprese fra le opere letterarie "i programmi per elaboratore". Affinché un'opera sia tutelabile con il Diritto d'Autore, deve essere "un'opera dell'ingegno". Deve essere pertanto il risultato di un'attività intellettuale avente "carattere creativo". La creatività è una condizione irrinunciabile in quanto tale caratteristica è l'unica che permette di distinguere un'opera dalle altre. All'opera protetta con il Diritto d'Autore non vengono richiesti contenuti letterari, o artistici, particolarmente eccezionali, ma essa deve essere sufficientemente originale rispetto a quanto già esistente, tenendo comunque presente che il Diritto d'Autore non tutela l'idea in sé, bensì come tale idea viene espressa.

Opere protette

Nell'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore le opere proteggibili vengono dettagliatamente elencate e sono quindi così identificate:

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta che in forma orale;
  2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o in altra forma;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
  5. i disegni e le opere dell'architettura;
  6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore;
  7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi della Legge su D.d'A.
  8. i programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
  9. le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, intese come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Sono inoltre protette:

  1. le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, purché abbiano carattere di creazione autonoma (quali ad esempio i dizionari, le riviste, i giornali, fermo restando i diritti d'autore sulle singole parti che compongono tali opere);
  2. le traduzioni in altra lingua di opere letterarie o artistiche, le trasformazioni. Da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, agli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Diritti degli autori

Agli Autori delle opere sopra elencate viene riconosciuto il diritto morale e patrimoniale connesso alle opere stesse. Il diritto morale è un diritto esclusivo non alienabile, mentre il diritto patrimoniale può essere alienato a terzi. Il Diritto d'Autore viene acquisito dall'autore fin dall'origine per il fatto stesso di aver creato un'opera e per tale acquisizione non sono necessari particolari adempimenti per usufruire di tale diritto (gli adempimenti utilizzati, quali il deposito o la registrazione, restano importanti per aversi data certa e contenuto identificato).

Il Diritto d'Autore, con riferimento specifico al contenuto patrimoniale, ha una durata limitata nel tempo che decorre dal momento della creazione dell'opera fino al termine di 70 anni, dopo la morte dell'autore. Qualora l'Autore non sia noto in quanto, ad esempio, si è nascosto dietro uno pseudonimo non identificabile, la durata è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione. Per il computo dei termini relativi al diritto patrimoniale dell'Autore del software i 70 anni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'Autore. I diritti patrimoniali sulle opere cinematografiche e fotografiche durano 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra: direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, (compresi l'autore del dialogo e l'autore della musica specificamente creata per l'opera cinematografica). Ci sono inoltre altre opere che usufruiscono di durate differenti.

Dalla protezione dei "programmi per elaboratore" restano escluse "…le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce". Questa esclusione rispetta la struttura stessa del Diritto d'Autore in quanto con esso le idee non sono tutelabili, mentre è tutelabile il modo in cui partendo da idee o principi si giunge ad un risultato, cioè ad un programma. È compreso nella tutela accordata ai programmi per elaboratore anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Dal 1994 è possibile registrare, presso la SIAE, il software pubblicato; infatti la SIAE detiene un registro pubblico per il software. La registrazione del software è volontaria in quanto, come per le altre opere tutelabili dal Diritto d'Autore, il diritto nasce dalla creazione e non dalla registrazione dell'opera alla SIAE. Anche per il software, detto registro ha solo una funzione probatoria che non conferisce comunque all'opera depositata, se non ne possiede i requisiti, alcuna tutela con la legge sul Diritto d'Autore.

A tal fine, vige ora il Regolamento di esecuzione delle disposizioni riguardanti il contrassegno della SIAE n. 31/2009. L'art. 181 bis, introdotto nella legge sul diritto d'Autore, dalla legge n. 248/2000 in materia di programmi elettronici prevede l'apposizione del contrassegno SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci, immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, 1° comma (Legge Diritto d'Autore), destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Lo stesso articolo però, pone, delle eccezioni, affermando, al 3° comma, che i bollini non devono essere apposti quando i programmi per elaboratore sono utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tale ipotesi la leggittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che i produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

Il Regolamento 31/2009 completa quanto espresso all'art. 181 bis, specificando che il contrassegno:

  • deve contenere il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione;
  • viene applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto. Nel caso di noleggio, l'apposizione è consentita sui supporti medesimi;
  • viene rilasciato dalla SIAE normalmente entro dieci giorni, che può differire a trenta in casi specifici, dalla ricezione della richiesta degli interessati. Detta richiesta deve contenere tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata dalla dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente.

Inoltre, il Regolamento 31/2009 specifica quali sono i supporti esenti dall'applicazione del contrassegno SIAE in quanto contenenti programmi: per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:

  • scaricati direttamente in Rete purché non vengano successivamente duplicati o spostati in un elaboratore elettronico diverso da quello dell'utente, se tali programmi non vengono registrati a scopo di lucro;
  • distribuiti gratuitamente purché con il consenso del titolare dei diritti;
  • accessoriamente distribuiti mediante contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi con la SIAE;
  • aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso;
  • atti esclusivamente al funzionamento di periferiche o interfacce, all'aggiornamento del sistema, o necessari a risolvere conflitti tra programmi per elaboratore ed elaboratore elettronico;
  • inseriti negli apparati o sistemi di telecomunicazione, modem, terminali, sistemi GPRS, telefoni cellulari, con essi distribuiti e atti al loro funzionamento;
  • inclusi in apparati industriali, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e atti al loro funzionamento;
  • inclusi in apparati di analisi biologica, chimica, di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti distribuiti e atti al loro funzionamento;
  • tesi alla funzione di ausilio o supporto di persone disabili.
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