Il Diritto d'Autore viene tutelato internazionalmente attraverso la Convenzione di Berna. Attualmente a tale Convenzione aderiscono circa un centinaio di Stati e le opere appartenenti ad uno degli Stati aderenti a tale Convenzione godono negli altri Stati dei diritti che le leggi accordano ai propri cittadini. Uno degli aspetti più importanti di tale Convenzione è l'esenzione a favore dell'Autore di qualsiasi formalità (deposito o registrazione) in quanto la tutela è automatica dalla creazione dell'opera. Vi sono inoltre altre Convenzioni internazionali che tutelano gli interessi degli Autori, quale la Convenzione Universale di Ginevra e la Convenzione di Roma che tutela gli artisti, interpreti ed esecutori.
Le opere protette dal Diritto d'Autore sono: "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione"; sono altresì comprese fra le opere letterarie "i programmi per elaboratore". Affinché un'opera sia tutelabile con il Diritto d'Autore, deve essere "un'opera dell'ingegno". Deve essere pertanto il risultato di un'attività intellettuale avente "carattere creativo". La creatività è una condizione irrinunciabile in quanto tale caratteristica è l'unica che permette di distinguere un'opera dalle altre. All'opera protetta con il Diritto d'Autore non vengono richiesti contenuti letterari, o artistici, particolarmente eccezionali, ma essa deve essere sufficientemente originale rispetto a quanto già esistente, tenendo comunque presente che il Diritto d'Autore non tutela l'idea in sé, bensì come tale idea viene espressa.
Nell'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore le opere proteggibili vengono dettagliatamente elencate e sono quindi così identificate:
Sono inoltre protette:
Agli Autori delle opere sopra elencate viene riconosciuto il diritto morale e patrimoniale connesso alle opere stesse. Il diritto morale è un diritto esclusivo non alienabile, mentre il diritto patrimoniale può essere alienato a terzi. Il Diritto d'Autore viene acquisito dall'autore fin dall'origine per il fatto stesso di aver creato un'opera e per tale acquisizione non sono necessari particolari adempimenti per usufruire di tale diritto (gli adempimenti utilizzati, quali il deposito o la registrazione, restano importanti per aversi data certa e contenuto identificato).
Il Diritto d'Autore, con riferimento specifico al contenuto patrimoniale, ha una durata limitata nel tempo che decorre dal momento della creazione dell'opera fino al termine di 70 anni, dopo la morte dell'autore. Qualora l'Autore non sia noto in quanto, ad esempio, si è nascosto dietro uno pseudonimo non identificabile, la durata è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione. Per il computo dei termini relativi al diritto patrimoniale dell'Autore del software i 70 anni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'Autore. I diritti patrimoniali sulle opere cinematografiche e fotografiche durano 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra: direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, (compresi l'autore del dialogo e l'autore della musica specificamente creata per l'opera cinematografica). Ci sono inoltre altre opere che usufruiscono di durate differenti.
Dalla protezione dei "programmi per elaboratore" restano escluse "…le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce". Questa esclusione rispetta la struttura stessa del Diritto d'Autore in quanto con esso le idee non sono tutelabili, mentre è tutelabile il modo in cui partendo da idee o principi si giunge ad un risultato, cioè ad un programma. È compreso nella tutela accordata ai programmi per elaboratore anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Dal 1994 è possibile registrare, presso la SIAE, il software pubblicato; infatti la SIAE detiene un registro pubblico per il software. La registrazione del software è volontaria in quanto, come per le altre opere tutelabili dal Diritto d'Autore, il diritto nasce dalla creazione e non dalla registrazione dell'opera alla SIAE. Anche per il software, detto registro ha solo una funzione probatoria che non conferisce comunque all'opera depositata, se non ne possiede i requisiti, alcuna tutela con la legge sul Diritto d'Autore.
A tal fine, vige ora il Regolamento di esecuzione delle disposizioni riguardanti il contrassegno della SIAE n. 31/2009. L'art. 181 bis, introdotto nella legge sul diritto d'Autore, dalla legge n. 248/2000 in materia di programmi elettronici prevede l'apposizione del contrassegno SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci, immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, 1° comma (Legge Diritto d'Autore), destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Lo stesso articolo però, pone, delle eccezioni, affermando, al 3° comma, che i bollini non devono essere apposti quando i programmi per elaboratore sono utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tale ipotesi la leggittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che i produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
Il Regolamento 31/2009 completa quanto espresso all'art. 181 bis, specificando che il contrassegno:
Inoltre, il Regolamento 31/2009 specifica quali sono i supporti esenti dall'applicazione del contrassegno SIAE in quanto contenenti programmi: per elaboratore aventi carattere di sistema operativo: