Corte di Cassazione, 4405, 28.02.2006
In forza del principio di unità dei segni distintivi, il preuso di una denominazione come insegna va tutelato, nei medesimi limiti territoriali, anche in riferimento ad una utilizzazione in funzione ulteriore e diversa, quale marchio di fatto, ciò pure a fronte dell'altrui successiva registrazione di quella denominazione come marchio (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici giuridici, confermandola, la sentenza dì merito che, una volta accertato il preuso dell'insegna «Canali», per un negozio di abbigliamento, ha escluso che l'utilizzo di quella parola, nell'ambito del territorio di riferimento, come marchio di fatto, costituisca contraffazione del successivo, omonimo marchio da altri registrato).
La ragione sociale «Centro moda Canali», di una società in nome collettivo, attiva nel commercio di capi di abbigliamento, è confondibile con il marchio registrato «Canali», pure utilizzato per capi di abbigliamento, in quanto la parola comune, «Canali», è sì il cognome di uno dei soci illimitatamente responsabili della prima società, ma - in quella ragione sociale - non svolge funzione solo di patronimico, bensì ne costituisce l'elemento distintivo caratterizzante, mentre le altre parole sono meramente descrittive dell'attività svolta.