Tribunale di Venezia, 30.12.2004
L'espressione «lulù» utilizzata, insieme ad altro termine descrittivo, per contraddistinguere calzature per bambini, pur non dando luogo ad un'immediata associazione concettuale del marchio con il prodotto o servizio contrassegnato, e non avendo quindi natura descrittiva dello stesso, per la notevole diffusione di marchi del tutto analoghi rappresenta un marchio debole; pertanto, va esclusa la contraffazione del marchio «baby lulu», accompagnato dalla figura di un fiore, ad opera del marchio figurativo contenente l'espressione «lulù» ed una figura stilizzata di una farfalla.