Corte Di Giustizia Delle Comunità Europee, C-59/05, 23.02.2006
L'art. 3 bis della direttiva del consiglio 10 settembre 1984 n. 84/450/Cee, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del parlamento e del consiglio 6 ottobre 1997 n. 97/55/Cee, va interpretato nel senso che un fornitore concorrente, che utilizzi nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo, noto nel settore, di un produttore concorrente, non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo, sempre che tale utilizzo si risolva nel confronto tra caratteristiche tecniche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti, tenuto anche conto del livello di attenzione del pubblico di riferimento.