Tribunale di Firenze, R.G. 1395/2006 - art. 77 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, 13.02.2006
Secondo l'art. 77 R. D. 29 giugno 1939, n. 1127, l'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe a chi impugna il brevetto, e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto. Eguale principio deve essere affermato con riferimento alla richiesta di assumere a proprio nome la domanda di brevetto presentata da altri. La domanda di accertamento della contraffazione presuppone la prova di una idea innovativa sviluppata dalla esecutrice e della attività inventiva della Società committente. La circostanza che la Società interessata non abbia immediatamente adito l'Autorità Giudiziaria non è sufficiente ad escludere l'esistenza del timore di un danno irreparabile e, quindi, della valutazione circa la sussistenza del periculum in mora.