Corte di Cassazione, 1259
Nell’apprezzamento delle situazioni concrete rientranti nel divieto degli atti di concorrenza posto all’art. 2598, n. 3, codice civile, costituiscono parametri di valutazione della correttezza professionale le regole contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria, quali espressione dell’etica professionale e commerciale, alla cui tutela la norma civilistica è finalizzata. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che non aveva verificato – nonostante la espressa argomentazione difensiva al riguardo – se costituisse atto non conforme a correttezza professionale, in quanto vietato dall’art. 13 del codice di autodisciplina pubblicitaria, che impone di evitare le imitazioni pubblicitarie servili, la utilizzazione, fatta dal quotidiano “Il giornale di Sicilia”, della stessa iniziativa promozionale, all’epoca in fase di svolgimento, del quotidiano “Il corriere della sera”, che aveva indetto un concorso a premi, denominato “Replay – il gioco che ti rimette in gioco”, che consentiva ai possessori di biglietti non vincenti di lotterie nazionali di partecipare a successive estrazioni dei biglietti medesimi, effettuate dallo stesso quotidiano con il controllo dell’amministrazione finanziaria).