Corte di Cassazione, 2578
Il divieto di imitazione servile impone, a chi intende riprodurre la forma funzionale
del prodotto di un concorrente, di sperimentare varianti innocue idonee ad evitare
il rischio di confusione nel mercato.
In caso di riproduzione di forme funzionali, la differenziazione dei marchi e
degli involucri del prodotto non è idonea ad escludere l’illecito
per imitazione servile.