案例

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Corte d'appello di Torino,

Nella concorrenza sleale per denigrazione commerciale non è necessario che il soggetto passivo sia nominato espressamente, in quanto l’atto di denigrazione può essere stato rivolto contro tutta una cerchia di concorrenti la cui individuazione discende dall’affermazione di una caratteristica negativa dell’attività altrui, di guisa che il comportamento denigratorio sia idoneo ad influire negativamente sul prodotto preso di mira e dunque sull’avviamento delle imprese che lo producono e lo commercializzano: imprese che possono bene essere rappresentate dall’associazione di categoria in cui si riconoscono.
Compie atto di concorrenza sleale il Presidente di una società che pronuncia affermazioni denigratorie nell’ambito di un discorso tenuto in una cena di fronte ad una pluralità di persone e alla presenza di un giornalista allorché l’oratore non rendersi conto che le sue affermazioni sarebbero state considerate come espressione all’esterno della società stessa ed esplicita estrinsecazione della sua posizione ufficiale.
Posto che la divulgazione di notizie false è sempre illecita, non vale automaticamente il contrario perché il legislatore non ha distinto fra notizie vere e false. Ed invero, nonostante la veridicità delle notizie, può esservi denigrazione proprio perché l’imprenditore interessato si viene a sostituire al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato, di talché anche la diffusione di circostanze e di notizie vere idonee a gettare discredito sui prodotti o sull’attività dell’impresa concorrente è atto illecito non conforme ai principi della correttezza professionale.

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