Corte d'appello di Torino,
Nella concorrenza sleale per denigrazione commerciale non è necessario che il soggetto passivo sia nominato espressamente, in quanto l’atto di denigrazione può essere stato rivolto contro tutta una cerchia di concorrenti la cui individuazione
discende dall’affermazione di una caratteristica negativa dell’attività altrui,
di guisa che il comportamento denigratorio sia idoneo ad influire negativamente
sul prodotto preso di mira e dunque sull’avviamento delle imprese che lo
producono e lo commercializzano: imprese che possono bene essere rappresentate
dall’associazione di categoria in cui si riconoscono.
Compie atto di concorrenza sleale il Presidente di una società che pronuncia
affermazioni denigratorie nell’ambito di un discorso tenuto in una cena
di fronte ad una pluralità di persone e alla presenza di un giornalista
allorché l’oratore non rendersi conto che le sue affermazioni sarebbero
state considerate come espressione all’esterno della società stessa
ed esplicita estrinsecazione della sua posizione ufficiale.
Posto che la divulgazione di notizie false è sempre illecita, non vale
automaticamente il contrario perché il legislatore non ha distinto fra
notizie vere e false. Ed invero, nonostante la veridicità delle notizie,
può esservi denigrazione proprio perché l’imprenditore interessato
si viene a sostituire al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece
a quest’ultimo dovrebbe essere riservato, di talché anche la diffusione
di circostanze e di notizie vere idonee a gettare discredito sui prodotti o sull’attività dell’impresa
concorrente è atto illecito non conforme ai principi della correttezza
professionale.