Tribunale di Bergamo,
Ove venga dedotta la nullità di un brevetto per modello ornamentale già concesso prima del D.Lgs. n. 95/2001, continua ad operare il disposto degli
artt. 1, R.D. n. 1411/1940 e 78, comma 1, R.D. n. 1127/1939, con relativa obbligatorietà dell'intervento
del P.M.
Solo per le cause di nullità previste dall'art 8 sexies lett. a) - limitatamente
al riferimento all'art 7, lett. d), e), f) - non vale il richiamo dell'art 1,
comma 1, R.D. n. 1411/1940 al R.D. n. 1127/1939, e in particolare al suo art.
78, comma 1, ostandovi il limite della prevalenza dell'art 8 septies. Per tutte
le altre cause di nullità cui si riferisce l'art 8 sexies, ritorna applicabile,
mercè il rinvio operato dall'art. 1, comma 1, R.D. n. 1140/1911, l'art
78, comma 1, l.inv., con conseguente legittimazione del P.M.