Corte di Cassazione, 6424
E’ legittima, in quanto non contrasta con alcuna previsione normativa, e tantomeno
con il principio (di ordine pubblico italiano) di divieto della perpetuità delle
obbligazioni, la disciplina convenzionale contenuta in un c.d. accordo di coesistenza
che transattivamente, per porre fine a controversie tra le parti, regolamenta
senza limiti temporali e senza facoltà di recesso gli ambiti di utilizzo
di un segno (nella specie, un patronimico), con l’attribuire alla parte,
accertata essere titolare di quel segno, il diritto di avvalersene, in via esclusiva,
come marchio e il consentire di conseguenza all’altra parte la sola facoltà di
farne un uso meramente descrittivo e non confusorio.
E’ legittima la disciplina convenzionale in forza della quale si consente
ad una parte l’utilizzazione commerciale del proprio nome patronimico,
coincidente con il marchio d’impresa registrato dell’altra parte,
soltanto in funzione descrittiva, in conformità ai principi della correttezza
professionale.