Corte di Cassazione, 613
La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente
responsabile che non abbia partecipato al processo.
L’obbligazione di pagamento di una somma di denaro dovuta per il ritardo
nell’attuazione dei provvedimenti contenuti nella sentenza che accerta
la contraffazione del marchio (nella specie, ordine di distruzione degli oggetti
recanti il marchio contraffatto) sorge sin dal momento della pubblicazione della
sentenza stessa e non a seguito della notificazione o del passaggio in giudicato.