案例

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Corte d'appello di Bologna,

Premesso che l’art. 18, lett. b), l.m. stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano come i segni che possono servire a designare la specie, la qualità e la provenienza geografica del prodotto, deve ritenersi che il segno costituito da un quadrato nel quale è iscritto un cerchio di colore azzurro ove compare la scritta “mortadella di Bologna Due Torri” oppure “mortadella Due Torri di Bologna” con le torri Galisenda e Asinelli stilizzate sul fondo indica al contempo la provenienza del prodotto e la sua qualità e, conseguentemente, non possiede per se stesso la capacità distintiva necessaria per costituire valido marchio.
La registrazione di un segno composto da denominazioni generiche od altri elementi descrittivi non comporta la tutela dell’elemento descrittivo in sé considerato ma soltanto degli elementi distintivi, ove presenti.
Ad evitare la contraffazione di un marchio debole sono sufficienti modificazioni anche lievi.

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