Corte di Cassazione, 144
Lo ius superveniens dell’art. 1-bis Legge Marchi introdotto sulla base dell’art. 6 della Direttiva CE 21 novembre 1988 dal D.Lgs. n. 480/92 si pone in linea
di continuità con la legge previgente in merito alla riconosciuta facoltà di
uso del marchio altrui quando ciò sia oggettivamente necessario per descrivere
la destinazione del proprio prodotto, nei limiti in cui il concreto esercizio
di tale facoltà non ingenera i dubbi sul fatto che quello così messo
in commercio non è originale e sul fatto che la sua fabbricazione non è riferibile
al titolare del marchio.
L’apposizione del marchio distintivo del produttore indipendente a fianco
del marchio altrui utilizzato a fini descrittivi della destinazione del prodotto
non originale è modalità certamente idonea, ma non è l’unica
in grado di realizzare quella condizione di trasparenza sulla provenienza del
prodotto, spettando al giudice del merito di verificare, di volta in volta, se
le modalità di un siffatto uso del marchio altrui siano o no in concreto
idonee ad impedire che il pubblico sia tratto in inganno sulla reale provenienza
del prodotto (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha confermato
la sentenza di merito che, con riguardo alle mascherine per automobili recanti
il marchio del produttore originario non ha ritenuto la necessità del
doppio marchio e cioè dell’apposizione, in aggiunta, del marchio
del ricambista indipendente).