Corte di Cassazione, 5243
Posto che, per la tutela brevettale del c.d. marchio di forma, una forma, un segno od una raffigurazione bidimensionale, anche se dotati di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, quando presentino pregi estetici o di utilità funzionale, tali che il prodotto ad essi collegato viene apprezzato per la sua gradevolezza od utilità, deve escludersi la validità del marchio in ragione del giudizio di fatto, operato dal giudice di merito, che acclari l’inscindibile connessione sussistente tra carattere distintivo e funzione estetica (quest’ultima prevalente rispetto al primo) della combinazione di colori e segni riportati sul prodotto.