案例

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Corte di Cassazione, 19550

L’art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 28 settembre 1968 presuppone l’affermazione da parte dell’attore di un illecito che si suppone avvenuto. Di conseguenza il giudice italiano non ha giurisdizione per giudicare della inesistenza di contraffazione di frazioni non italiane di un brevetto europeo.
Il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (giudice del fatto di mercato) ha migliore attitudine, rispetto al giudice del luogo dell’azione, a accertare o a escludere l’evento unitamente alle sue conseguenze.

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