Corte d'appello di Firenze,
Sulla base dell'art. 156 c.p.c., commi 1 e 3, l'uso della nuova formula dell'art.
163; n. 7 c.p.c nella vocatio in ius dell'atto d'appello di un processo di vecchio
rito non comporta l’inammissibilità ed improcedibilità dell'appello
per violazione dei termini a comparire, ex artt. 342 e 163; n. 7 (e 166 vecchio
rito), c.p.c., dal momento che non è comminata la nullità per tale
inosservanza e l'atto ha raggiunto lo scopo della costituzione in giudizio senza
alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La descrizione dell’invenzione, ai fini della validità del brevetto,
deve consistere nella definizione del contenuto dell’invenzione e da tale
definizione devono conseguire tutte le indicazioni necessarie per attuare l’invenzione
con riferimento al suo scopo ed alla sua attitudine ad avere un’applicazione
industriale.
Le indicazioni necessarie per aversi descrizione sufficiente devono essere operanti,
cioè valide affinché un esperto del ramo dotato di tecnica media
sia in grado di attuare l’invenzione descritta senza dover ricorrere a
nuove ricerche o, comunque, senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a
nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni.
Le invenzioni chimiche consistono non nella semplice formulazione di una struttura
molecolare, ma nel prodotto industriale ottenibile mediante l'impiego della sostanza
in relazione alle sue proprietà.
L'originalità dell'invenzione chimica è inerente al processo sperimentale
che ha consentito all'inventore di scoprire la possibilità d'impiego industriale
della sostanza in funzione dei suoi effetti positivi ma la descrizione, ai fini
della validità del brevetto, non deve necessariamente illustrare e rappresentare
in modo specifico tutte le peculiarità del processo sperimentale.