Tribunale di Torino,
La disciplina degli artt. 2558 e 2560 c.c., rispettivamente in tema di successione
nei contratti in caso di cessione di azienda e di regime dei debiti pregressi
del cedente, è inapplicabile per negare la legittimazione passiva del
cedente rispetto all’illecito di contraffazione di brevetto che dà origine
ad un debito risarcitorio o ripristinatorio o inibitorio del quale risponde personalmente
l'autore del fatto e non il cessionario dell’azienda.
Se in Germania vi è in causa di nullità dello stesso brevetto (rectius
della frazione tedesca dello stesso brevetto), azionato in via cautelare in Italia,
e del pari in Francia vi è causa di nullità per la frazione francese
del brevetto in questione, deve considerarsi inammissibile il ricorso al giudice
italiano per ottenere misure cautelari dirette a contrastare la contraffazione
compiuta oltre che in Italia anche in Germania ed in Francia, dato che tali misure
cautelari sarebbero pressoché certamente inutili nell'alternativa fra
la vanificazione e la duplicazione secondo che venissero travolte e vanificate
dalla pronuncia con cui l'autorità giudiziaria dello Stato estero abbia
accolto la domanda di nullità della frazione del brevetto europeo efficace
in quello Stato oppure abbia accertato insieme con la validità del brevetto
anche la contraffazione commessa nel territorio del suo Stato applicando le relative
sanzioni.
II ricorso al giudice italiano per ottenere una cross border injunction con efficacia
non solo in Italia ma anche in Gran Bretagna è ammissibile se in tale
paese non pende alcuna causa brevettuale fra le parti, ma è infondato
nel merito se non vi è prova che la società resistente abbia compiuto
atti di contraffazione in quel paese.