Tribunale di Milano,
I. Una violazione del diritto morale d'autore, ai sensi dell'art. 20 L.d.A., può configurarsi anche nel caso di degrado dell'opera in conseguenza del trascorrere del tempo e di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, dato che il degrado può causare una lesione all'integrità dell'opera dell'arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell'opera presso il pubblico e, quindi, costituire una lesione alla reputazione dell'artista.
II. Premesso che la violazione del diritto morale d'autore può configurarsi anche nel caso del degrado dell'opera d'arte figurativa, in conseguenza del trascorrere del tempo, tale violazione, in concreto, non sussiste, se il detentore abbia assunto spontaneamente iniziative ai fini dell'individualizzazione delle modalità di restauro, d'intesa con la Sopraintendenza per i beni artistici, ed abbia realizzato il restauro concordato con tale Ufficio.