案例

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Tribunale di Milano,

L’imputato in un procedimento penale per duplicazione abusiva di film altrui nonché per evasione del diritto demaniale in danno della SIAE è legittimato ad intervenire in una causa civile nella quale si controverte sulla titolarità del film stesso e, essendo stato dichiarata interrotta la causa civile, è legittimato a riassumerla ancorché la stessa causa non sia stata riassunta dalla parte principale il cui fallimento aveva determinato l’interruzione (in applicazione di questo principio il creditore ed amministratore della società convenuta dalla Walt Disney per la violazione dei diritti sul film "Biancaneve ed i Sette Nani" e stato ammesso alla riassunzione dopo il fallimento della società stessa).
I contratti di concessione dei diritti di sfruttamento nelle sale cinematografiche e sulle navi battenti bandiera italiana non modificano la titolarità del diritto d’autore sullo stesso film.
II periodo di proroga previsto dal D.L n. 440/45 e cumulabile con il periodo di sospensione previsto dall’art. 3 annex XV del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 ratificato dal D.L C.P.S. n. 1430/47 per il tempo trascorso dalla data di entrata in guerra dell’Italia alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace con le potenze alleate, di guisa che non sono cadute in pubblico dominio le opere cinematografiche pubblicate per la prima volta fino al 1945 il cui termine di protezione sarebbe venuto a scadenza fra il gennaio 1973 ed il gennaio 1974 (30 anni ai sensi dell’art. 32, L. n. 633/41 più 6 anni ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 440/45) se prima di tale scadenza non fosse entrato in vigore il D.P.R. n. 19/79 che, in attuazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche ratificata con la L. n. 399/78, ha prorogato il termine di protezione portandolo da 30 anni a 50 anni e se non fosse entrata in vigore ulteriormente la L. n. 52/96 che, prorogando la durata della protezione delle opere dell’ingegno da 50 anni a 70 anni, ha espressamente statuito che potessero beneficiare dell’allungamento le opere non ancora cadute in pubblico dominio.
Ai sensi del principio generale posto dall’art. 199, L. n. 633/41, caduta l’opera in pubblico dominio, il diritto d’autore sulla medesima non è perento se una successiva legge ne proroga la protezione perchè tale protezione diviene applicabile qualora il nuovo termine di scadenza non sia stato superato rispetto all’opera in questione: la caduta in pubblico dominio potendo rilevare in tal caso per considerare lecita l’utilizzazione dell’opera stessa da parte dei terzi e per fare salvi i diritti nel frattempo acquisiti da questi, dato che in tal modo la proroga non opera retroattivamente, ma si limita a disporre per il presente con riferimento ad una situazione di fatto che essa stessa assume come esaurita.

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