Tribunale di Milano,
L’imputato in un procedimento penale per duplicazione abusiva di film altrui
nonché per evasione del diritto demaniale in danno della SIAE è legittimato
ad intervenire in una causa civile nella quale si controverte sulla titolarità del
film stesso e, essendo stato dichiarata interrotta la causa civile, è legittimato
a riassumerla ancorché la stessa causa non sia stata riassunta dalla parte
principale il cui fallimento aveva determinato l’interruzione (in applicazione
di questo principio il creditore ed amministratore della società convenuta
dalla Walt Disney per la violazione dei diritti sul film "Biancaneve ed
i Sette Nani" e stato ammesso alla riassunzione dopo il fallimento della
società stessa).
I contratti di concessione dei diritti di sfruttamento nelle sale cinematografiche
e sulle navi battenti bandiera italiana non modificano la titolarità del
diritto d’autore sullo stesso film.
II periodo di proroga previsto dal D.L n. 440/45 e cumulabile con il periodo
di sospensione previsto dall’art. 3 annex XV del Trattato di Pace del 10 febbraio
1947 ratificato dal D.L C.P.S. n. 1430/47 per il tempo trascorso dalla data di
entrata in guerra dell’Italia alla data di entrata in vigore del Trattato di
Pace con le potenze alleate, di guisa che non sono cadute in pubblico dominio
le opere cinematografiche pubblicate per la prima volta fino al 1945 il cui termine
di protezione sarebbe venuto a scadenza fra il gennaio 1973 ed il gennaio 1974
(30 anni ai sensi dell’art. 32, L. n. 633/41 più 6 anni ai sensi dell’art.
1, D.L. n. 440/45) se prima di tale scadenza non fosse entrato in vigore il D.P.R.
n. 19/79 che, in attuazione della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere artistiche ratificata con la L. n. 399/78, ha prorogato il termine di protezione
portandolo da 30 anni a 50 anni e se non fosse entrata in vigore ulteriormente
la L. n. 52/96 che, prorogando la durata della protezione delle opere dell’ingegno
da 50 anni a 70 anni, ha espressamente statuito che potessero beneficiare dell’allungamento
le opere non ancora cadute in pubblico dominio.
Ai sensi del principio generale posto dall’art. 199, L. n. 633/41, caduta l’opera
in pubblico dominio, il diritto d’autore sulla medesima non è perento
se una successiva legge ne proroga la protezione perchè tale protezione
diviene applicabile qualora il nuovo termine di scadenza non sia stato superato
rispetto all’opera in questione: la caduta in pubblico dominio potendo rilevare
in tal caso per considerare lecita l’utilizzazione dell’opera stessa da parte
dei terzi e per fare salvi i diritti nel frattempo acquisiti da questi, dato
che in tal modo la proroga non opera retroattivamente, ma si limita a disporre
per il presente con riferimento ad una situazione di fatto che essa stessa assume
come esaurita.