Tribunale di Napoli,
Le fattispecie di concorrenza sleale che abbiano un’incidenza, anche solo economica, sulla circolazione dei beni oggetto di privativa
e, quindi, rientranti nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale
sono devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intellettuale (nella specie, era stata prospettata una condotta di boicottaggio
causativa di illecita limitazione alla commerciabilità di beni oggetto
di marchio o brevetto).
Il rifiuto di contrattare, che appaia ragionevole, corrispondente ad un oggettivo
interesse dell’organizzazione imprenditoriale e non diretto allo scopo
esclusivo di escludere il concorrente dal mercato, non integra gli estremi del
boicottaggio.
Posto che: a) anche nel mercato farmaceutico vige il principio di libertà negoziale,
sì che le eccezioni devono risultare in modo univoco dalla legge; b) ogni
distributore deve avere agevole possibilità di ricorrere a fonti plurime
e alternative al produttore in modo da poter assicurare a sua volta le necessarie
forniture alle farmacie, l’art. 7 d.leg. 538/92 non fa sorgere, in capo
ai produttori di specialità medicinali, un vero e proprio obbligo a contrarre
nei confronti dei distributori all’ingrosso.